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Limitazione della responsabilità penale medica per i sanitari per fatti commessi durante la pandemia

  • Immagine del redattore: StudioLegaleVerno
    StudioLegaleVerno
  • 14 giu 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

È stata pubblicata il 31 maggio 2021, in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione n. 76 del 28 maggio 2021, con modificazioni, del Decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44.

Il decreto-legge aveva introdotto all'art. 3 una causa di esclusione della colpevolezza per i sanitari somministranti vaccini prevedendo in particolare la esenzione da responsabilità penale per gli operatori sanitari in caso di complicanze dovute all’inoculazione del vaccino anti-coronavirus. La norma, confermata in sede di conversione, prevede che non potranno essere puniti per i reati di omicidio o lesioni personale colpose, a condizione che la somministrazione sia conforme a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco ed alle istruzioni fornite dal Ministero della Salute sull’attività di vaccinazione. La non punibilità si fonda su tre requisiti: a) il verificarsi dell'evento morte o lesione del vaccinato; b) la sussistenza del rapporto di causalità fra la somministrazione del vaccino e i predetti eventi; c) la conformità della somministrazione alle relative regole cautelari.

In quanto più favorevole, la norma assume naturalmente efficacia retroattiva, potendosi applicare, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, purché relativi a somministrazioni effettuate "nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

La legge di conversione ha però aggiunto nel successivo articolo 3-bis, una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per tutti i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante la pandemia da Coronavirus, ai soli casi di colpa grave, con valutazione a tal fine delle minori conoscenze, esperienza e risorse disponibili.

In particolare, mentre nel primo comma del suddetto articolo si precisa come i suddetti delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave, nel secondo comma della norma vengono individuati alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa. Nel dettaglio, i fattori di cui deve tenere conto il giudice e che possono escludere la gravità sono:

  1. la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate;

  2. la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;

  3. il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

La disposizione incontra un limite temporale, connesso alla sua natura di norma temporanea: è infatti destinata a trovare applicazione "durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe”.

 
 
 

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