Creare un profilo fake per "curiosare" o scherzare: ecco quando scatta la condanna penale
- StudioLegaleVerno

- 17 ore fa
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Navigare sui social con un'identità che non è la nostra è una pratica molto più diffusa di quanto si immagini. C'è chi lo fa per controllare l'ex partner, chi per monitorare la concorrenza e chi per fare uno scherzo. "Tanto è solo un profilo finto", si pensa.
In realtà, la linea che separa un profilo "fake" da un reato da codice penale è sottilissima. La legge italiana è molto chiara: creare un account falso può integrare il reato di Sostituzione di Persona (Art. 494 c.p.).
Quando scatta il reato? Il "Vantaggio" e il "Danno"
L’articolo 494 del codice penale non punisce solo chi ruba l'identità di una persona esistente, ma chiunque induca taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona o attribuendosi un falso nome, al fine di:
Procurare a sé o ad altri un vantaggio (non necessariamente economico: può essere anche solo la possibilità di visualizzare contenuti privati o ottenere informazioni).
Recare ad altri un danno (anche solo d'immagine o psicologico).
Il caso tipico: Creare un profilo su Instagram o Facebook usando foto di soggetti terzi o nomi inventati per interagire con qualcuno che, conoscendo la nostra vera identità, non ci risponderebbe mai.
La svolta della Cassazione: Anche il nome inventato è reato
Molti credono che se non si "ruba" il nome di una persona reale, non ci sia reato. La giurisprudenza ha smontato questo mito.
Sentenza Cassazione Penale n. 22049/2020: La Suprema Corte ha confermato che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi crea un profilo su un social network utilizzando il nome di una persona inventata, se tale profilo viene usato per ingannare gli altri utenti e ottenere un'interazione che altrimenti sarebbe negata.
In pratica: non serve essere un "hacker" o un ladro d'identità professionista; basta mentire su chi si è per indurre qualcuno in errore.
Le conseguenze: Non è solo una "segnalazione" al social
Se il social network può limitarsi a chiudere il profilo, la vittima (o lo Stato) può fare molto di più.
Reclusione: Il reato prevede la reclusione fino a un anno.
Il "Danno Morale": Chi è stato ingannato dal profilo fake può chiedere un risarcimento economico per il disturbo e la violazione della propria libertà di autodeterminazione.
Il concorso con altri reati: Spesso il profilo fake è lo strumento per commettere molestie o stalking. In quel caso, le pene si sommano, rendendo la situazione legale del "finto curioso" estremamente grave.
3 Consigli per chi teme di essere vittima di un "Fake"
Verifica l'autenticità: Controlla la data di creazione del profilo e l'originalità delle foto (usando strumenti come Google Immagini).
Non cancellare le conversazioni: Se scopri che dietro un profilo si nasconde qualcun altro, salva tutta la cronologia. Sarà la prova regina del "dolo" e del tentativo di inganno.
Denuncia tempestivamente: Se l'interazione ha causato un danno o ha mirato a estorcere informazioni personali, rivolgiti a un legale per depositare una querela per violazione dell'Art. 494 c.p.
Conclusione
Il web non è un gioco di ruolo senza conseguenze. Dietro ogni schermo ci sono responsabilità legali precise. Prima di creare un "secondo profilo" per curiosare nella vita altrui, è bene ricordare che l'anonimato digitale è un'illusione che finisce non appena interviene la Polizia Postale.
Lo Studio Legale Verno assiste privati e aziende nella tutela contro la sostituzione di persona e i reati informatici, garantendo supporto per l'identificazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento danni.




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