Cronaca nera in TV e pubblicazione dei nomi: cosa prevede la legge e come tutelarsi
- StudioLegaleVerno

- 5 nov
- Tempo di lettura: 3 min

I telegiornali e i siti d’informazione dedicano spesso ampio spazio alla cronaca nera perché ha alto impatto emotivo e costi di produzione relativamente bassi. La scelta di pubblicare – o no – nomi, cognomi, immagini e altri dati personali non è però arbitraria: dipende da regole legali (privacy, diffamazione, segreto, tutela dei minori) e deontologiche (essenzialità dell’informazione, presunzione di innocenza). In caso di abusi, esistono rimedi immediati: rettifica, oscuramento/deindicizzazione e, nei casi più gravi, azione risarcitoria.
Perché tanta cronaca nera nei TG
Valore-notizia: violenza, sorpresa e prossimità geografica aumentano l’interesse del pubblico.
Rapidità delle fonti: note di questura e procure sono pronte all’uso e riducono tempi/costi di verifica.
Competizione per l’attenzione: titoli forti e immagini drammatiche performano meglio su TV e social.
Questo spiega la quantità, non giustifica eventuali eccessi o violazioni.
Quando si possono pubblicare nomi e cognomi
1) Presunzione di innocenza
Dopo il d.lgs. 188/2021 (attuazione della direttiva UE 2016/343), le comunicazioni pubbliche sulle indagini devono evitare toni colpevolisti. I media dovrebbero:
distinguere indagato, imputato e condannato;
evitare titoli che presentino come colpevole chi non lo è stato ancora riconosciuto tale;
motivare l’uso del nome quando necessario all’interesse pubblico (ruolo, impatto sociale, sicurezza).
2) Essenzialità dell’informazione (codice deontologico)
Il nome si pubblica solo se aggiunge un elemento informativo indispensabile a comprendere il fatto. Altrimenti bastano indicazioni generiche (es. "un 45enne").
3) Personaggi pubblici e incarichi
Per soggetti con ruoli pubblici o con notorietà il bilanciamento tende a favorire la trasparenza, ma restano fermi presunzione di innocenza e rispetto della dignità.
4) Pubblicazione di immagini e dettagli
Foto, riprese dell’abitazione, targhe, profili social: si valutano caso per caso. Anche quando il nome è citabile, non tutto è pubblicabile.
Quando il nome non si pubblica (o si “oscurano” i dati)
Minori: identità sempre protetta; vietati elementi che rendano riconoscibile il minore, anche indirettamente.
Vittime di violenza sessuale e persone fragili: tutela rafforzata.
Segreto istruttorio: non diffondibili atti o informazioni coperte da segreto.
Fatti datati o marginali: possibile deindicizzazione quando l’esposizione arreca un danno sproporzionato (cd. diritto all’oblio, soprattutto online).
“Perché a volte escono i nomi dei meno abbienti e si tace su quelli dei più ricchi?”
Non esiste – in diritto – una regola che distingua tra ricchi e poveri. Nella prassi, però:
soggetti noti o con maggiori risorse pretendono verifiche legali più rigorose prima della pubblicazione;
alcune redazioni replicano pari pari nomi presenti in comunicati o atti, mentre per figure potenti la verifica è più attenta;
il rischio economico di una causa induce prudenza selettiva. Questo non è un criterio legittimo, ma un fatto editoriale.
Come tutelarsi se sei stato esposto illecitamente
1) Chiedi la rettifica (art. 8 legge stampa)
Invia una richiesta scritta al direttore, indicando i passaggi inesatti o lesivi e la versione corretta.
La rettifica va pubblicata senza commento e con pari evidenza.
Modello sintetico
Oggetto: Richiesta di rettifica ex art. 8 legge stampa – [Titolo/URL servizio]
Gentile Direttore,
in riferimento al servizio/ articolo del [data], Le chiedo la rettifica dei seguenti passaggi: [citare]. La versione corretta è: [indicare]. La pubblicazione del mio nome/immagine è priva di essenzialità e in violazione della presunzione di innocenza/tutela dei minori/altro.
Chiedo inoltre l’oscuramento dei dati identificativi nelle versioni online.
Cordiali saluti,
[Nome, contatti]
2) Oscuramento/deindicizzazione online
Richiedi l’anonimizzazione nelle versioni digitali e la rimozione dai motori di ricerca quando il dato non è più attuale o è sproporzionato rispetto all’interesse pubblico.
3) Diffamazione e privacy
Valutabile un’azione civile (risarcimento danni) e, nei casi più gravi, penale.
Conserva prove: screenshot, link, data/ora di messa in onda, eventuali condivisioni social.
Domande frequenti
È lecito pubblicare la foto del sospettato? Possibile solo se essenziale e senza trasformare l’informazione in gogna mediatica; vanno evitati accostamenti idonei a farlo apparire colpevole.
Le chat o gli atti d’indagine si possono leggere in TV? Sono spesso coperti da segreto o comunque richiedono contestualizzazione e sintesi; la pubblicazione integrale o selettiva può essere illecita.
Quanto dura il “diritto all’oblio”? Non è una durata fissa: si valuta su attualità della notizia, ruolo sociale dell’interessato e impatto sulla vita privata.
Consigli pratici per i cittadini
Non rilasciare dichiarazioni impulsive: qualsiasi frase può essere rilanciata.
Evita foto sui social che confermino la tua identità mentre chiedi l’oscuramento.
Delegare a un legale i rapporti con redazioni e piattaforme.
Chiedi subito la rettifica: il tempo conta.
Come possiamo aiutarti
Lo Studio Legale Verno assiste privati, professionisti e aziende in casi di esposizione mediatica, diffamazione, diritto all’oblio e rapporti con redazioni/piattaforme. Offriamo:
analisi rapida del servizio/articolo e dei profili di rischio;
richieste di rettifica e anonimizzazione;
istanze di deindicizzazione ai motori di ricerca;
azioni per diffamazione e violazioni privacy.
Contattaci per una valutazione riservata del tuo caso.




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