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Eccesso di velocità rilevata con “Scout Speed”? No alla contravvenzione, senza presegnalazione!

  • Immagine del redattore: StudioLegaleVerno
    StudioLegaleVerno
  • 2 nov 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 ottobre 2021 n. 29595, ha stabilito che in tema di contravvenzioni al codice della strada, va disapplicato il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”).

Tale normativa difatti si pone in contrato con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che prevede un obbligo di presegnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi.

Le modalità di impiego, pertanto, stabilite prima dall’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 ed ora dall’art. 7.3. dell’allegato 1 del D.M. 282/2017 non possono derogare all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango primario.

 
 
 

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