Furto commesso di notte? No all’aggravante se non sussiste una situazione di vulnerabilità
- StudioLegaleVerno
- 12 nov 2021
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Le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere al quesito giuridico se il furto commesso in tempo di notte debba ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p.
In base all’informazione provvisoria e da quanto si apprende dal sito della Corte di Cassazione, all’udienza del 15 luglio 2021, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: “Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato”.
Nella fattispecie si è affermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia stata raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
La valutazione pertanto deve essere effettuata in concreto ed in fatto al fine di verificare se il dato temporale notturno abbia rappresentato effettivamente una condizione che ha agevolato la commissione del reato cioè che si sia effettivamente verificato l'annullamento o la restrizione dei poteri di difesa pubblica o privata.
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