GUIDA SENZA PATENTE? TUTTO CIO’ CHE DEVI SAPERE.
- StudioLegaleVerno
- 1 mar 2021
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 15 mar 2021
L’art. 116, comma 15 del Codice della Strada dispone che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”. Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo in quanto revocato o non rinnovato per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
La guida senza patente è stata fatta rientrare quindi tra gli illeciti di carattere amministrativo. Con la contestazione della violazione si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi.
In caso di recidiva nel biennio scattano però le sanzioni penali.
Nell’ipotesi, difatti, di recidiva nel biennio si applica la pena dell’arresto fino a un anno e la confisca amministrativa del veicolo.
Se la guida è senza patente perché dimenticata, si applica quanto disposto dall’articolo 180 del Codice della Strada e colui che guida senza patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro. Si verrà invitati a recarsi presso gli uffici della Polizia per mostrare il documento di guida entro un termine stabilito e se non si ottempera a questo obbligo scatterà un’ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 419 a 1.682 euro.
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