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Risarcimento danni al terzo trasportato. Termine di prescrizione breve o quinquennale?

  • Immagine del redattore: StudioLegaleVerno
    StudioLegaleVerno
  • 22 nov 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che il risarcimento al terzo trasportato per le lesioni subite a seguito di incidente causato da colpo di sonno del conducente o comunque da cause riconducibili ad un fatto di reato non è soggetto al termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947, comma 2, del Codice civile, per il danno prodotto da circolazione stradale, bensì al più lungo termine quinquennale previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che le lesioni riportate dal trasportato a seguito di incidente causato da colpo di sonno del conducente integrino la fattispecie del reato di lesioni colpose, in applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.; pertanto, trattandosi di ipotesi di reato, il termine prescrizionale sarà quello quinquennale previsto dal comma 3 dell’art. 2947 del Codice civile, e non, invece, il termine biennale previsto dal comma 2 in materia di circolazione stradale.

La decisione della Suprema Corte riprende quanto già statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27337 del 2008 in materia di prescrizione del danno alla persona prodotto da incidenti stradali.

Qualsiasi danno alla persona subìto dal danneggiato in sinistro stradale derivante da colpa di un altro soggetto per violazione di norme del codice della Strada costituisce una lesione classificata quale reato dal codice penale.

In questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più̀ lunga prevista ai fini penali. Per l’operatività della prescrizione più lunga non è necessario che il danneggiato intraprenda un’azione penale, per esempio sporgendo querela verso chi ha provocato il danno, ma è sufficiente che il fatto sia ritenuto rilevante penalmente e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato.

 
 
 

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